Assunzione ruolo OdV

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli Enti per alcuni reati commessi (art. 5) “nel suo interesse o a suo vantaggio”:

  • Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
  • Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a”

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

L’Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’Ente non risponde se prova che (D.Lgs. 231/01, art. 6):

  1. L’organo dirigente ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
  2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
  3. Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione
  4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza ha il ruolo di garante indipendente sull’efficacia dell’applicazione del modello.

IN COSA VI ASSISTIAMO

  • Assumiamo il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi di quanto definito nel D.Lgs. 231/01

  • Condividiamo un piano di verifiche ispettive adeguato alla vostra organizzazione

  • Redigiamo e presentiamo all’Organo dirigente una relazione sui risultati delle singole attività di verifica

  • Redigiamo e presentiamo all’Organo dirigente una relazione annuale con l’esito riassuntivo delle verifiche eseguite

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